Pubblicato sulla Regione, febbraio 2007 L’attuale art. 117 della Costituzione federale, costituito da due capoversi, recita: “1. La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. 2. Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione”. Sulla base di questo mandato le Camere federali vararono nel 1994 la LAMal, che rese obbligatoria l’assicurazione malattia per tutti gli svizzeri (i ticinesi conoscevano già l’assicurazione obbligatoria per legge cantonale), che introdusse la pianificazione e che istituì il sistema dei premi uguali per tutti e dei sussidi ai premi per una bella fetta della popolazione. L’iniziativa popolare su cui voteremo il prossimo 11 marzo chiede di aggiungere a questo articolo un terzo capoverso del tenore seguente: “La Confederazione istituisce una cassa unica…
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